Art. 3.

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo utilizzando:

          a) per l'anno 2006, per 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

          b) per l'anno 2007, per 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

          c) per l'anno 2008, per 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e per 3 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

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      2. A decorrere dall'anno 2009, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.